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Gli alunni BES all’Esame di Stato della scuola secondaria di I grado

Gli studenti che rientrano nella categoria dei BES usano strumenti compensativi e dispensativi differenti e il loro utilizzo all’Esame di Stato dipende dalla problematica di ciascuno studente. Ce ne parla la Prof.ssa Marina Olivieri, referente del Progetto Inclusività dell'IC di Sestri Levante (Ge).

Verifiche e valutazioni  Secondaria 
06 maggio 2019 di: Marina Olivieri
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Siamo in prossimità della fine dell'anno scolastico, l'Esame di Stato che chiude il ciclo della secondaria di primo grado è alle porte ed ecco che molti insegnanti si trovano di fronte al problema di come comportarsi con gli alunni che rientrano nella categoria BES.  

I vari istituti hanno diffuso la nota ministeriale N.5772 del 4 aprile (“Esami di Stato scuole primo ciclo e certificazione delle competenze. Anno scolastico 2018/2019”) e la nota N. 5729 (“Chiarimenti alunni con Bisogni Educativi Speciali”), tuttavia come Funzione Strumentale referente del Progetto Inclusività mi sono trovata spesso a fornire chiarimenti ai miei colleghi.

L'Esame di Stato è l'atto finale di un lungo processo educativo e di una programmazione, se non triennale, almeno annuale, infatti già a partire dal mese di novembre il Consiglio di classe, dopo un periodo di osservazione, ha la responsabilità in accordo con le famiglie di seguire e mettere in atto tutti gli interventi educativi che reputa indispensabili e appropriati per il successo scolastico di ciascuna ragazza e ragazzo, stilando un Piano Didattico Personalizzato (PDP). I docenti hanno la facoltà di indicare in quali casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente l'adozione o meno di misure compensative e dispensative.

Ma chi sono gli alunni con Bisogni Educativi Speciali e qual è il loro attuale inquadramento normativo? Come già chiarito in queste pagine i BES sono alunni che presentano tutte le possibili difficoltà educative e di apprendimento; i BES appartengono quindi a tipologie differenti e non indicano soltanto, come spesso si fa, alunni con disturbi aspecifici o senza certificazione.

Sebbene ogni studente abbia differenze e ciascuno richiederebbe quindi un approccio personalizzato, come sancito esplicitamente nelle leggi indicate sopra, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) individua le seguenti macro-categorie tra le problematiche degli studenti con Bisogni Educativi Speciali:

  • alunni con disabilità che usufruiscono della legge 104/92.In questa categoria rientrano tutti gli alunni con disabilità o deficit definibili in termini medico-sanitari, con certificazione Asl delle carenze organico-funzionali e/o delle patologie organiche comprensive del DF (cioè Diagnosi Funzionale). Per questa categoria, secondo le nuove norme entrate in vigore dal 1 gennaio 2019, è obbligatorio, dopo aver accertato la condizione di disabilità, redigere un profilo di funzionamento comprendente la diagnosi funzionale ai fini della formulazione del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché per la predisposizione del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e del Piano Educativo Individualizzato (PEI) che deve comprendere anche il PSP (cioè Piano di Studi Personalizzato).
  • Alunni con disturbi evolutivi specifici (L.170/2010). Questa dicitura racchiude tutti gli alunni che possono manifestare oltre a disturbi specifici dell'apprendimento anche i DSA (dislessici, discalculiaci, disortografici, etc.), gli studenti che presentano una diagnosi di iperattività, un deficit del linguaggio o dell'attenzione e altre problematiche ancora. Per questi alunni è necessaria una diagnosi redatta dall'ASL o da enti accreditati e l'avvio di un percorso di individualizzazione e personalizzazione che deve essere deliberato dal Consiglio di classe (o team di docenti per la Scuola primaria) per poi procedere alla redazione del PDP firmato dal Dirigente scolastico, dai docenti e dalla famiglia.
  • Alcuni alunni con svantaggi. Questo è il caso di quegli alunni che manifestano problemi dovuti all’ambiente socio-economico, linguistico e culturale di provenienza.

La CM n. 2563/13 chiarisce come, sia all'interno del secondo gruppo sia del terzo gruppo, il Consiglio di classe (o team di docenti) sia pienamente autonomo nel decidere se procedere alla redazione o meno del PDP, anche in assenza di una diagnosi che non dia diritto a una certificazione di disabilità o DSA.

In tal caso il Consiglio di classe deve monitorare, verbalizzando, le motivazioni che hanno determinato la personalizzazione dell'apprendimento sulla base di considerazioni di carattere pedagogico-didattiche. 

Nel caso degli alunni stranieri - leggiamo ancora nella circolare -, essi necessitano principalmente di interventi volti all'apprendimento della lingua italiana e solo eccezionalmente si può fare ricorso a un PDP.

Riassumendo, possiamo affermare che il Consiglio di classe:

  1. è obbligato a redigere un PDP in presenza della richiesta dei genitori corredata da certificazione di disabilità o DSA;
  2. negli altri casi è “peculiare facoltà” del Consiglio docenti di individuare casi specifici per i quali sia utile attivare percorsi di individualizzazione e personalizzazione poi formalizzati nel PDP, che rimane valido per un solo anno scolastico. 

Possiamo a questo punto tornare ad affrontare specificatamente l'argomento di questo intervento, cioè cosa la legge permetta o meno a questi alunni al momento dell’esame.

La nuova normativa sancisce infatti che i candidati disabili certificati con DSA possano nel corso dell'Esame di Stato avvalersi di specifici strumenti compensativi come l’utilizzo di supporti didattici  quali una calcolatrice, mappe concettuali precedentemente redatte o tempo aggiuntivo, oppure possano essere oggetto di misure dispensative qualora già presenti nel PEI (per i disabili) e nel PDP (per i candidati con DSA). Inoltre i portatori di handicap possono non svolgere la prova Invalsi, senza che questo precluda l'ammissione all'Esame. 

In entrambi i casi le prove sostenute all'Esame di Stato devono essere equipollenti a quelle degli altri studenti. 

Per quanto riguarda tutti gli altri BES certificati clinicamente, che non godono delle tutele previste dalla legge 104/92 e dalla legge 170/2010, non sono previste misure dispensative, ma possono essere utilizzati strumenti compensativi purché sia stato precedentemente redatto un PDP che ne preveda l'utilizzo e questi strumenti compensativi siano funzionali allo svolgimento della prova assegnata.

In generale l'eventuale utilizzo di strumenti come righello, compasso, dizionario per le prove scritte è deciso dalla Commissione d'Esame in sede di riunione preliminare e va a vantaggio di tutta la classe.

Infine è da ricordare che dal 2017 è entrata in vigore la legge n. 107 del 13 luglio 2015 che nel comma 12 dell’art. 11 decreta che gli alunni DSA possano chiedere la dispensa dalla prova scritta di lingua o di lingue straniere: “Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di Esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.”

Prof.ssa Marina OlivieriScuola secondaria di primo grado  “G. Descalzo”IC Sestri Levante (Ge)